Ascensori

Attivitá

DPR 162/99 e s.m.i.: Ascensori, novità per le certificazioni degli ascensori, Verifiche Periodiche e straordinarie

Da luglio 1999 è in vigore il DPR 162/99 e s.m.i che recepisce la direttiva europea 95/16 sostituita il 20 aprile 2016 dalla 2014/33/UE che disciplina il settore degli ascensori e montacarichi:

  • Introduce le norme armonizzate e i requisiti minimi di sicurezza degli ascensori di nuova installazione.
  • Modifica le procedure di messa in esercizio e introduce la Dichiarazione di conformità CE/UE e la marcatura CE.
  • Obbliga il proprietario/amministratore dell'immobile in cui è installato l'ascensore all' effettuazione della Manutenzione e demanda a lui la responsabilità della richiesta per le Verifiche periodiche e straordinarie.
  • Introduce gli Organismi Notificati per lo svolgimento delle certificazioni degli ascensori, le verifiche e rilascio di certificati CE

Nuove Responsabilità per il proprietario e l'amministratore:

Il Proprietario o il suo l'amministratore sono gli unici responsabili, civilmente e penalmente, dell'attivazione di tutte le procedure di verifica sia Periodica che Straordinaria assicurando l'ottemperanza alla Direttiva e la Sicurezza per i fruitori del servizio.

La verifica periodica

Il proprietario dello stabile deve far sottoporre l'ascensore ogni due anni a Verifica Periodica da parte di un Organismo Notificato.
Diversamente da prima, la responsabilità della richiesta della verifica periodica viene demandata al Proprietario dello stabile che ne deve garantire il rispetto della cadenza biennale, facendone richiesta agli organismi preposti nei tempi di legge.
Gli ascensori installati dopo il 1° luglio 1999 devono essere provvisti di marcatura CE, quindi di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, il quale è l'unico responsabile della rispondenza dell'ascensore ai requisiti di sicurezza, della dichiarazione di conformità e della marcatura CE.

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (contenuti salienti)
Testo coordinato con le disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 214 pubblicato in G.U. 292 del 15.12.2010


La certificazione CE consiste nell'accertamento dell'idoneità dell'impianto a svolgere le funzioni per le quali è stato realizzato in condizioni di sicurezza e conformemente alla norma armonizzata .
La certificazione di un ascensore è volto ad accertare la rispondenza di esso alla Direttiva 2014/33/UE (che ha sostituito la 95/16) attraverso il controllo del rispetto della normativa tecnica di riferimento o, in alternativa, con la verifica che il grado di sicurezza ottenuto sia almeno equivalente a quello garantito dalla normativa suddetta.
L'installatore presenta la domanda di verifica ad un Organismo Notificato di sua scelta, allegando la documentazione tecnica, ed una dichiarazione che la domanda non è stata introdotta ad altro Organismo.
La documentazione tecnica inoltrata deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore alla Direttiva, di comprenderne il progetto, l'installazione ed il funzionamento.
Un incaricato dell'Organismo Notificato, esaminata la documentazione tecnica, si reca sull'impianto, accompagnato dal costruttore, ed esegue le prove necessarie. Tale controllo riguarda sia la corrispondenza tra progetto e realizzazione, sia i componenti di sicurezza, sia il rispetto della Direttiva.
Se l'Organismo Notificato giudica l'ascensore conforme alla Direttiva, fa apporre la marcatura CE all'ascensore stesso, e procede alla redazione di un certificato di conformità relativo alle prove effettuate.

Art.12
MESSA IN ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO.

1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
5. È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.13.
VERIFICHE PERIODICHE.

1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all'allegato VI o X.
2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.
4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.
5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.
6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.

Art.14.
VERIFICHE STRAORDINARIE.

1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.
2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'impianto, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1.
3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1.
4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è
installato l'impianto.
5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le amministrazioni statali possono provvedere alla verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.

Art.15.
MANUTENZIONE.

1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico - pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell' impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare,
delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.
5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Art.16.
LIBRETTO E TARGA.

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) se del caso, numero massimo di persone.
Il proprietario o il legale rappresentante dell’immobile dove è installato l’ascensore deve controllare la documentazione dell'impianto:
  1. il libretto d'immatricolazione valido e aggiornato.
  2. i verbali delle precedenti ispezioni periodiche e straordinarie.
Si possono verificare i seguenti casi:

1. con modifiche sostanziali non omologate e non trascritte sul libretto.

Richiedere subito la Verifica Straordinaria (l'ascensore non può essere mantenuto in esercizio)

2. In regola ma con l'ultima Verifica Periodica risalente a più di due anni fa.

Richiedere subito la Verifica Periodica.

3. In regola ma con l'ultima Verifica Periodica risalente a meno di due anni fa.

Richiedere la Verifica Periodica entro due anni dall'ultima verifica.

Procedura per richiedere la certificazione

Domanda.


1.a Nome e indirizzo dell'installatore; Elementi necessari per identificare il luogo dove l'installatore esercita l'attività e la dichiarazione attestante che è inscritto alla C.C.I.A.A ed è abilitato secondo il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (ex. lettera F della legge n° 46 del 1990)

1.b Dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro  organismo notificato, per assicurare l'unicità dell'incarico, di comunicare all'organismo in calce qualsiasi modifica che verrà apportata all'impianto, esonerando l'organismo da qualsiasi responsabilità fino alla programmazione della verifica straordinaria cosi' come previsto dall'art. 14 del DPR 162/99;di conformarsi ai requisiti dell'organismo di certificazione e di fornire ogni informazione necessaria per la valutazione dei prodotti da certificare.

1.c La documentazione tecnica;
La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore alle disposizioni della direttiva, e di comprendere la progettazione e il funzionamento. Deve riportare i dati generali che identificano il luogo di installazione, l'installatore, i dati essenziali relativi all'installazione e ai luoghi e ai loro rapporti reciproci. Deve comporsi di elaborati grafici e analitici e di calcolo dai quali si possa comprendere come sono stati organizzati i luoghi di installazione in funzione della sicurezza degli utenti, e come sono stati risolti i problemi posti dai criteri di sicurezza adottati. Deve contenere gli schemi elettrici, idraulici e grafici redatti secondo la simbologia normalizzata internazionalmente (Norma ISO,CENELEC), i certificati di omologazione e conformità per i componenti di sicurezza e certificazioni specifiche relative a quei componenti dell'installazione che lo richiedono.

1.c.1 ELABORATI DI DISEGNO
Gli elaborati di disegno forniti dall'installatore devono contenere almeno i seguenti documenti:
- Testata riassuntiva delle caratteristiche dei luoghi e dei componenti installati;
- Sezione orizzontale del vano di corsa con gli ingombri orizzontali dei componenti;
- Sezione verticale del vano di corsa con gli ingombri verticali dei componenti
- Sezione orizzontale del vano motore con la sua posizione relativa al vano di corsa e dei componenti installati (quadro di manovra – interruttori - centralina);
- Ingombri verticali e orizzontali delle porte di piano e di cabina;
- Dimensionamento geometrico della struttura di sostegno della cabina (arcata)(se fornito);
- Dimensionamento geometrico del capo fisso delle funi (se fornito);

1.c.2.  ELABORATI DI CALCOLO.
Gli elaborati di calcolo devono consentire la valutazione della resistenza meccanica degli elementi in relazione alle condizioni di impiego specificate e alla normativa di riferimento (EN 81/1, EN81/2 – serie armonizzata).


1.c.3 Copia dei certificati di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati nella costruzione dell'ascensore.
Devono essere forniti:
- Certificati di conformità dei componenti di sicurezza riportati nell'ALL. III della direttiva 2014/33/UE (Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano, dispositivi paracadute che impediscono la caduta della cabina o movimenti ascendenti incontrollati, dispositivi di limitazione di velocità eccessiva, ammortizzatori ad accumulo di energia, ammortizzatori a dissipazione di energia, dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute, dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici)
- Certificati di prova delle funi, delle lastre di vetro e delle tubazioni flessibili;
- Certificazione relativa ad ogni elemento che da solo o inserito nella macchina, comporta un -uso potenzialmente pericoloso.
Nel caso in cui l'ascensore o parte di esso non risponde alla direttiva 95/16, l'installatore dovrà fornire l'analisi dei rischi delle parti in deroga alla norma, l'eventuale certificato di omologazione e di conformità delle apparecchiature che lo richiedono così come previste dalla direttiva.

1.c.4 Registro dell'impianto.
L'installatore dovrà fornire il registro dell'impianto in cui sono annotati tutte le principali caratteristiche dell'ascensore.

1.c.5 Un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore.
Con il manuale delle istruzioni per l'uso, l'installatore deve documentare in quale modo soddisfa gli obblighi di sicurezza e salute legati all'uso dell'ascensore modello.
1.d           L'indicazione del luogo dove l'ascensore può essere esaminato.

ACCERTAMENTO DELLA RISPONDENZA DELL'ASCENSORE ALLA DOCUMENTAZIONE FORNITA.


L'accertamento da condurre nel luogo indicato nella domanda di affidamento di incarico, deve accertare la conformità dell'ascensore alla documentazione tecnica valutata e il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dalla all. I della direttiva 2014/33/UE.
Parte integrante dell'accertamento, saranno prove fatte (o fatte eseguire) e verbalizzate, esami specifici, ove necessari, tesi a verificare se le soluzioni adottate dall'installatore soddisfano la direttiva, e fanno si che l'ascensore le rispetti.
Sarà fornito dall'installatore un documento che dia evidenza degli accordi intercorsi tra lo stesso e il responsabile della costruzione, la superficie e la resistenza della cabina sia in rapporto al numero delle persone e alla portata fissati dall'installatore che agli elementi di sospensione e alla struttura sostegno della cabina.
Tipo della macchina di sollevamento e della massa di bilanciamento;
Valutazione degli spazi di sicurezza e condizioni di accessibilità al locale del macchinario per le operazioni di manutenzione e di emergenza;
Adeguatezza, funzionamento, funzione e natura dei comandi;
Adeguatezza dell'impianto elettrico, sua  distinguibilità e rispondenza alla potenza in gioco e al luogo di installazione;
Accesso ai piani in condizioni di normale uso dell'ascensore;
Accesso all'interno del vano di corsa in caso di manutenzione e in caso di emergenza;
Sistema di controllo dell'ascensore in caso di manutenzione e di soccorso;
Verifica dei volumi di rifugio agli estremi del vano di corsa della cabina e della massa di bilanciamento;
Resistenza delle porte di accesso ed efficienza dei blocchi e loro funzionamento nelle condizioni di esercizio e di emergenza;
Valutazione delle condizioni di sicurezza e salute delle persone che si trovano all'interno della cabina e verifica della impossibilità di venire in contatto con l'interno del vano di corsa della cabina, verifica dei dispositivi che impediscono la caduta libera della cabina o movimenti ascendenti incontrollati di essa;
Verifica dell'arresto della cabina con il suo carico nominale, alla velocità prevista dall'installatore dell'ascensore;
Il particolare delle prove di verifica della soddisfazione dell'ascensore alla direttiva è verbalizzato nel protocollo specificato secondo le specifiche dell'allegato V della direttiva 2014/33/UE. In particolare:
Funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);
Funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
Prova statica con un carico uguale a 1.25 volte il carico nominale.
Dopo tali prove bisogna accertarsi che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.
Le prove e le misure effettuate vengono annotate in specifiche check list di cui agli allegati.

Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, G.&R. fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE e redige un Certificato di conformità


In caso di esito negativo l'installatore dovrà risolvere le non conformità e richiedere nuovo sopralluogo.



Certificazione ascensori in deroga

Domanda per la "Certificazione" ai fini dell’accordo preventivo

LA VERIFICA PERIODICA

Le verifiche periodiche sono obbligatorie e hanno lo scopo di assicurare un regolare controllo del grado di sicurezza degli impianti elevatori.

DOMANDA

L’incarico per l’ispezione degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, avviene compilando un apposito modulo che il cliente inoltra a fronte di un Listino Prezzi ad egli conosciuto

ACCERTAMENTO

L’accertamento da condurre nel luogo indicato nella domanda di affidamento di incarico, consiste nel verificare, a mezzo di prove ed esami specifici  se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se sono state ottemperate le prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verbali.
Tali prove verranno eseguite da tecnici abilitati incaricati alla  manutenzione dell’impianto.
L’effettuazione della verifica avviene in presenza, oltre che del tecnico incaricato dall’organismo e del manutentore dell’impianto, anche del proprietario dello stabile o del suo legale rappresentante o altra persona delegata.
Le prove effettuate durante la verifica periodica vengono annotate sul verbale.
La conclusione dell’accertamento, qual che ne sia l’esito, in termini di mantenimento in servizio o di fermo dell’impianto, ovvero di mantenimento in servizio con prescrizioni non afferenti elementi essenziali di sicurezza, verrà formalizzata con la stesura del verbale sottoscritto dal verificatore e con la contestuale consegna di copia del medesimo ai soggetti presenti alle operazioni di verifica.
L’ingegnere verificatore, infine, apporrà in cabina la targa dell’ente notificato incaricato.

LA VERIFICA STRAORDINARIA

La verifica straordinaria è obbligatoria e va richiesta dal proprietario o dal legale rappresentante nei seguenti casi:
1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo.
2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio;
3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) del DPR 162/99 e DPR 214/10.

DOMANDA

L’incarico per la verifica straordinaria degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, avviene compilando un apposito modulo che il cliente inoltra a fronte di un Listino Prezzi ad egli conosciuto

ACCERTAMENTO

L’accertamento da condurre nel luogo indicato nella domanda di affidamento di incarico, è finalizzato ad accertare, a mezzo di prove ed esami specifici se le parti sostituite dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto rispondono ai requisiti di sicurezza e salute richiesti dalla norma tecnica di riferimento, se le parti non sostituite dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se sono state ottemperate le prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verbali.
Restano comunque confermate durante la verifica straordinaria tutti controlli di cui alla procedura per le verifiche periodiche.
Tali prove verranno eseguite da tecnici abilitati incarica alla  manutenzione dell’impianto.
La verifica straordinaria di un impianto è richiesta dal proprietario dell’immobile ogni qualvolta vengono apportate modifiche costruttive non rientranti nella manutenzione ordinaria o straordinaria. In particolare:

  1. Cambiamento della velocità;
  2. Cambiamento della portata;
  3. Cambiamento della corsa;
  4. Cambiamento del tipo di azionamento;
  5. Sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro di manovra, del gruppo cilindro-pistone,delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;

sostituzione dei componenti di sicurezza: paracadute di cabina e/o contrappeso, limitatore di velocità (CEV) di cabina e/o contrappeso, dispositivo di blocco porte, ammortizzatori a dissipazione, valvola di blocco, circuiti elettronici di sicurezza, sostituzione della cabina con la sua intelaiatura, sostituzione delle funi di sospensione (se differenti da quelle originali)

 

La domanda di richiesta di verifica straordinaria dovrà essere corredata da un fascicolo tecnico comprendente:

  1. Relazione tecnica descrittiva e disegni a firma di tecnico abilitato;
  2. Certificati di tipo e di conformità di tutti i dispositivi di sicurezza sostituiti;
  3. Certificati vari;
  4. Dichiarazione di idoneità delle strutture alle sollecitazioni a firma di tecnico abilitato nel caso di variazione dei carichi agenti.

In tal caso la verifica verrà effettuata solo dietro comunicazione da parte del proprietario  che sono state ottemperate tutte le prescrizioni di cui al verbale negativo.

Se le prove e le misure eseguite hanno dato esito positivo, l’organismo notificato rilascia sia al proprietario dell’immobile che alla ditta incaricata della manutenzione il verbale di ispezione ed appone in cabina la propria targa.

Nel caso di verifica straordinaria positiva effettuata a seguito di verbale di verifica periodica negativa, il proprietario/legale rappresentante trasmette il verbale al competente Ufficio tecnico Comunale per la rimessa in esercizio dell’impianto.

Sede legale
Via Giulio de Petra, 43
71100 Foggia
Tel/Fax (+39) 0881.63.25.58
Cell (+39) 347.39.03.400

Sede operativa (Ascensori)
Sede logistica (Imp. di terra)
Via Virgilio, 9
71122 Foggia
Tel/Fax (+39) 0881.20.19.99
Cell. +39 347 3903400

Sede operativa (Imp. di terra)
Sede logistica (Ascensori)
Via Del Gallitello, 281
85100 Potenza
Tel/Fax (+39) 0971.96.42.99
Cell (+39) 347.24.10.873